Lavoro e riforma degli ammortizzatori sociali (CIG, CIGS, compatibilità): le ultime novità

L'INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni ter in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività

Data di pubblicazione:
11 Febbraio 2022
Lavoro e riforma degli ammortizzatori sociali (CIG, CIGS, compatibilità): le ultime novità

Segnaliamo che, con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l'INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 148/2015, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7) in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

In apertura, il provvedimento chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Le principali novità riguardano, tra l'altro:

  • Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali e anzianità di effettivo lavoro: estensione di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali e FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Riduzione da 90 a 30 giorni dell'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione;
  • Importo dei trattamenti di integrazione salariale: per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l'anno 2021, pari a € 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori;
  • Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni: si prevede il rispetto di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto; decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
  • Computo dei dipendenti: ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all'interno sia all'esterno dell'azienda;
  • Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa: a seguito delle modifiche apportate, il lavoratore beneficiario che - durante il periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro - svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Invece, qualora il lavoratore esegua attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
  • Cassa integrazione ordinaria (CIGO): la disciplina non subisce sostanziali modifiche e continuano ad essere applicate le previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015. Il Decreto Sostegni ter (art. 23) introduce, invece, delle novità in merito agli aspetti di tipo regolamentare, nonché la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cassa Integrazione Ordinaria in capo all'INPS. La Riforma riduce l'ammontare del contributo addizionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.
  • Cassa integrazione straordinaria (CIGS): è uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In relazione al campo di applicazione, la Riforma prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:
    • a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;
    • b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Per approfondire, vai alla Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022.

Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Giovedi 20 Ottobre 2022