La tassa è dovuta al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio:
a) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
b) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
c) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Denuncia e versamento della tassa
Per le
occupazioni permanenti la denuncia va presentata entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. Entro gli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.
Per le
occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
Agevolazioni e riduzioni
Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.
Rimborso di imposta versata e non dovuta
Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Autotutela
Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del tributo può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.
Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, un doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).
La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.
Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:
- avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
Contenzioso
Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del tributo può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Capo II - «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale».