Per accedere agli atti ai sensi del Capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. occorre essere tra i soggetti titolari del diritto, ovvero avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (es. per incidenti: conducente, proprietario, delegato dalla compagnia assicurativa ecc.).
Alla richiesta di accesso si applica quanto previsto dalla normativa in materia, anche in termine di informazione ai controinteressati e di documenti esclusi dall’accesso (per es. in caso di indagini in corso).
L’eventuale diniego all’accesso dovrà essere motivato e recare gli estremi per il ricorso.
È possibile richiedere alla Polizia Municipale laccesso a:
atti di accertamento del Codice della Strada;
relazioni di servizio redatte da operatori di P.M. e atti relativi a violazioni amministrative;
rapporti informativi relativi agli incidenti stradali.
Laccesso potrà sostanziarsi nella presa di visione, nel rilascio di copie semplici o nel rilascio di copie “conformi alloriginali†(autenticate).
La richiesta di accesso va formulata sugli appositi modelli, e sconta l’imposta di bollo qualora si richieda copia conforme degli atti.
Per la produzione di copia degli atti potrà essere richiesto il pagamento di una tariffa, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale.
Accesso agli atti della Polizia Municipale
La richiesta deve essere rivolta con le modalità consentite per le istanze di accesso agli atti. È opportuno rivolgersi all’ufficio per ulteriori informazioni.